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Roma, 12 novembre 2010
Circolare n.206/2010
Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del
Conducente - Decurtazione punti – DD.DD.
22.10.2010 su G.U. n.258 del 4.11.2010.
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con i due decreti dirigenziali indicati in oggetto,
ha coordinato e aggiornato le disposizioni applicative della Carta di Qualificazione
del Conducente, CQC (capo II del d.lgvo n.286/2005).
Rilascio d’ufficio – Nel trasporto di merci con veicoli superiori a 3,5
tonnellate il possesso della CQC è divenuto obbligatorio dal 10 settembre 2009.
Com’è noto, i titolari di patenti C e CE alla data del 9 settembre 2009 possono
ottenere il rilascio d’ufficio della carta da parte degli uffici della
Motorizzazione fino al settembre 2014. Per gli altri conducenti il rilascio è
subordinato alla frequenza di un apposito corso e al superamento di un esame.
Il rinnovo della carta, che ha validità quinquennale, avviene previa frequenza
di un corso di aggiornamento.
Decurtazione dei punti – Com’è noto, ai fini della decurtazione dei punti
per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la guida professionale,
la CQC da diritto ad un punteggio, oltre ai 20 punti della patente, di
ulteriori 20 punti. Il recupero dei punti persi si ottiene tramite la frequenza
di un corso e il superamento del relativo esame (per ogni corso si possono
recuperare fino a 9 punti). L’iscrizione al corso di recupero può avvenire solo
dopo il ricevimento della comunicazione di decurtazione dei punti e non è
consentito frequentare più corsi contemporaneamente. Nel caso di perdita totale
del punteggio della CQC, ovvero nel caso il titolare commetta nello stesso anno
tre infrazioni che comportino ciascuna la perdita di almeno 5 punti, è
necessario sostenere l’esame di revisione della carta.
Corsi di recupero – I corsi di recupero possono essere organizzati dalle
autoscuole, dai centri di istruzione automobilistica abilitati e dagli enti
autorizzati. Il corso deve avere durata massima di quattro settimane, per un
numero complessivo di 20 ore (con un massimo di 3 ore giornaliere). Tutte le 20
ore vanno frequentate; le assenze entro le 6 ore vanno recuperate, mentre le
assenze superiori comportano l’obbligo di ripetere l’intero corso.
Conducenti stranieri – Per i conducenti stranieri, comunitari ed extraUe, dipendenti di imprese di autotrasporto nazionali,
l’utilizzo della CQC ai fini della decurtazione dei punti è consentito a
condizione che gli stessi abbiano provveduto a convertire la propria patente
estera in una patente italiana (art. 136 CdS). E’
stato inoltre escluso il rilascio d’ufficio della carta per i conducenti
comunitari.
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.191/2009 |
Responsabile di Area |
Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n.258 del 4.11.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 ottobre 2010
Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di
qualificazione del conducente.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale
dell'attivita' di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione
Europea e dello Spazio economico Europeo e' fatto obbligo di
possedere la carta di qualificazione del conducente dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.
2. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli
Uffici Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a seguito dell'esame di cui all'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero per documentazione ed in esenzione dal predetto
esame, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo e
dell'articolo 3 del presente decreto.
Art. 2
Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati,
obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1. Nome del titolare;
2. Cognome del titolare
3. Data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di
qualificazione del conducente;
5. a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6. Fotografia del titolare;
7. Firma del titolare
9. Categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10. La data di scadenza di validita' della carta di
qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o
delle sottocategorie nonche' il codice nazionale 107 qualora il
documento sia stato rilasciato, a seguito di formazione accelerata, a
conducente di eta' inferiore a 21 anni per il trasporto di cose ed a
23 per il trasporto persone.
2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma
precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel
caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il
trasporto di persone che per il trasporto di cose.
Art. 3
Rilascio della carta di qualificazione del conducente per
documentazione
1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza
obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame
di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ai:
a) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria
D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9
settembre 2008;
b) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria
C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009;
c) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da
un'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida
rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria D o
D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al
CAP di tipo KD, conseguiti entro la data del 9 settembre 2008;
d) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da
un'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida
rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria C o
C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.
2. Non puo' piu' essere richiesta la carta di qualificazione del
conducente ai sensi del presente articolo, oltre la data del 9
settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9 settembre
2014 se abilita al trasporto di cose.
3. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi
del presente articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 se
abilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se
abilitano al trasporto di cose.
Art. 4
Duplicato della carta di qualificazione del conducente
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo alle
carte di qualificazione del conducente rilasciate in Italia.
2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono all'emissione
del duplicato della carta di qualificazione del conducente nei
seguenti casi:
a) rinnovo di validita' della carta di qualificazione del
conducente;
b) deterioramento, distruzione, smarrimento o furto della carta
di qualificazione del conducente;
c) in ogni caso in cui varia il numero della patente indicato
sulla carta di qualificazione del conducente.
2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono al rilascio del
duplicato della carta di qualificazione del conducente previa
verifica della validita' della stessa nonche' della patente
presupposta.
Art. 5
Rinnovo di validita' della carta di qualificazione per conducenti
1. La validita' della carta di qualificazione del conducente e'
rinnovata dall'Ufficio motorizzazione civile nel cui ambito
territoriale di competenza ha sede il soggetto che ha svolto il corso
di formazione periodica, alla frequenza del quale e' subordinato il
rinnovo.
2. Il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica, al
termine dello stesso, rilascia al conducente un attestato di
frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 9 del DM 16
ottobre 2009.
3. Il soggetto di cui al comma 2, inoltre, trasmette al competente
Ufficio della Motorizzazione civile, entro due giorni lavorativi dal
termine del corso stesso e tramite il sito
http://www.ilportaledellautomobilista.it/, l'elenco dei partecipanti
che hanno conseguito la formazione periodica.
4. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione
dell'elenco, all'emissione del duplicato della carta di
qualificazione del conducente rinnovata nella validita'. Il rilascio
di tale duplicato e' subordinato al ritiro della carta di
qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale
denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa.
5. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto
di persone puo' essere rinnovata fino al compimento del
sessantottesimo anno di eta' da parte del suo titolare, alle
condizioni di cui all'art. 115, comma 2, lett. b), del Codice della
strada.
Art. 6
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente
1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente a seguito di esame, sono allegate le attestazioni di
pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per
conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente).
2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente per documentazione, ovvero del duplicato per rinnovo di
validita' o per deterioramento, sono allegate le attestazioni di
pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge
1 dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di
qualificazione del conducente).
3. Alla richiesta di rilascio del duplicato della carta di
qualificazione del conducente smarrimento, sottrazione o distruzione,
e' allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto
2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capo
del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n.
96, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di
qualificazione del conducente» e successive modificazioni ed
integrazioni e' abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono
piu' rilasciate carte di qualificazione del conducente per
documentazione, richieste ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c)
del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7
febbraio 2007, di cui al comma 1. Con successive disposizioni saranno
dettate istruzioni per la definizione delle suddette istanze di
rilascio inoltrate in vigenza del predetto decreto e non ancora evase
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 2010
Il capo del Dipartimento: Fumero
G.U. n.258 del 4.11.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 ottobre 2010
Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta
di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute
sull'articolo 126-bis del Codice della strada.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Gestione del punteggio
1. La disciplina prevista dall'art. 126-bis del codice della strada
si applica alla carta di qualificazione del conducente ed al
certificato di abilitazione professionale di tipo KB di conducenti
titolari di patente italiana.
2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi
dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 non si
cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare
di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di
persone e per il trasporto di cose, nonche' nel caso in cui un
conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione
del conducente e del certificato di abilitazione professionale di
tipo KB.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-bis del
Codice della strada sulla carta di qualificazione del conducente e
del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, un
conducente si qualifica neopatentato con riferimento alla data di
conseguimento della patente di categoria B e non a quella di
conseguimento delle suddette abilitazioni professionali.
Art. 2
Esame di revisione
1. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di
qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame
di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e
secondo le modalita' previste per il conseguimento della predetta
carta di qualificazione.
2. In caso di perdita totale del punteggio sul certificato di
abilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad
esame di revisione del certificato stesso sulla base dell'intero
programma e secondo le modalita' previste per il conseguimento del
predetto certificato di abilitazione.
3. In caso di decurtazione dell'intero punteggio dalla carta di
qualificazione del conducente sia per trasporto di cose che di
persone, ovvero sia dalla carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di cose e/o di persone che dal certificato di
abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame
di revisione secondo il programma previsto per il titolo abilitativo
necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o
le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio.
Se il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categorie
diverse, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si
svolge secondo il programma previsto per il titolo abilitativo
necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima
infrazione.
4. I titolari di carta di qualificazione del conducente e/o di
certificato di abilitazione professionale di tipo KB devono altresi'
sottoporsi ad esame di revisione del titolo abilitativo professionale
posseduto, secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora
ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126-bis, comma 6, secondo
periodo, del codice della strada.
5. L'esito positivo dell'esame di revisione per la carta di
qualificazione del conducente o per il certificato di abilitazione
professionale di tipo KB non influisce sul punteggio della patente
posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la
patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente
detratti dalla carta di qualificazione del conducente o dal
certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
Art. 3
Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti
1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione
del conducente e per il certificato di abilitazione professionale di
tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione
automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsi
di formazione iniziale per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, nonche' dagli enti autorizzati
all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia per
il trasporto di cose che di persone, ancorche' solo per la parte
teorica dei rispettivi programmi.
2. I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero
dei punti di cui al comma 1 sono, in quanto compatibili, i medesimi
previsti dal DM 16 ottobre 2009. Non sono ammessi corsi on-line o in
video conferenza.
3. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso
le sedi comunicate all'atto di richiesta del nulla osta o
dell'autorizzazione dai soggetti di cui al comma 1.
Art. 4
Programmi dei corsi per il recupero dei punti
1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione del
conducente consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti,
hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il seguente programma:
a) parte comune:
a.1) segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante
a.2) norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente:
insegnante
a.3) cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente:
insegnante
a.4) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (3 ore) - docente: insegnante
a.5) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di
soccorso (1 ora) - docente: insegnante
a.6) disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante
a.7) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza
stradale (2 ore) - docente: insegnante
a.8) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2
ora) - docente: insegnante
b) parte speciale:
b.1) responsabilita' nel trasporto di cose (per il recupero di
punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di
cose) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5,
lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009
b.2) responsabilita' nel trasporto di persone (per il recupero
di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto
di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5,
lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009
2. I corsi di recupero dei punti per i certificati di abilitazione
professionale di tipo KB consentono di recuperare fino ad un massimo
di nove punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono secondo il
programma di cui al comma 1, lettera a), con esclusione del punto
a.8), e lettera b), punto b.2).
Art. 5
Svolgimento dei corsi
1. L'avvio dei corsi di cui all'articolo 4 e' comunicato al
competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di almeno
sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:
a) il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;
b) i nominativi dei docenti;
c) il nominativo del responsabile del corso;
d) l'elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
2. Eventuali variazioni dei calendari sono comunicate al competente
Ufficio Motorizzazione Civile entro il giorno lavorativo precedente.
3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di
avvio; ogni lezione non puo' avere durata superiore a tre ore
giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore
14.
4. Sono consentite al massimo cinque ore di assenza. L'allievo
assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l'intero
corso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque,
il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato di
frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3.
5. Non c'e' limite massimo al numero degli allievi che e' possibile
iscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalita' tra
superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad
almeno mq 1,50 per ogni allievo.
Art. 6
Frequenza dei corsi
1. Il conducente puo' iscriversi ad un corso di cui all'articolo 4
previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio
da parte del Dipartimento per i trasporti. Detta comunicazione e'
ritirata al momento dell'iscrizione dall'autoscuola, dal centro di
istruzione automobilistica o dall'ente che organizza il corso.
2. La comunicazione di decurtazione del punteggio e' restituita al
titolare nel caso di non ammissione all'esame di cui all'art.
126-bis, comma 4, del codice della strada ovvero di esito negativo
dell'esame stesso: in tal caso il conducente puo' sostenere piu'
esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori a
trenta giorni.
3. La comunicazione di decurtazione del punteggio e' altresi'
restituita al titolare che ha superato il predetto esame con
l'apposizione, da parte del soggetto erogatore del corso, della
dicitura «esito favorevole esame di cui all'articolo 126-bis, comma
4, codice della strada».
4. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio e'
possibile frequentare un solo corso.
5. Non e' consentito frequentare contemporaneamente due corsi di
cui all'art. 4, ne' un corso di cui all'articolo 4 ed un corso di
recupero dei punti della patente di guida.
Art. 7
Iscrizione e registri dei corsi
1. Gli allievi dei corsi di cui all'art. 1 sono iscritti nel
"registro delle iscrizioni", conforme al modello previsto
all'allegato 1.
2. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata nel
"registro di frequenza", conforme al modello previsto all'allegato 2,
sul quale sono altresi' annotati data, orario, argomento della
lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli
allievi. L'assenza di un allievo e' annotata sul registro entro
quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono
preventivamente vidimati dal competente Ufficio Motorizzazione civile
e sono conservati per almeno cinque anni.
Art. 8
Verifica della regolarita' dei corsi per il recupero
dei punti della carta di qualificazione del conducente
1. Al fine di verificare la regolarita' dei corsi di cui all'art.
4, gli Uffici Motorizzazione civile o gli organi di polizia, su
richiesta dei medesimi, effettuano visite ispettive di cui redigono
verbale. Eventuali irregolarita' sono contestate immediatamente al
legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione
automobilistica o dell'ente autorizzato.
2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi di recupero
dei punti sulla carta di qualificazione del conducente o sul
certificato di abilitazione professionale di tipo KB, l'Ufficio
Motorizzazione civile invia documentata relazione alla Direzione
Generale territoriale competente, ovvero nel caso di enti
autorizzati, alla Direzione Generale per la Motorizzazione che,
previa diffida, adottano un provvedimento di sospensione, da quindici
giorni a tre mesi, dei predetti corsi nonche' dei corsi di
qualificazione iniziale presupposti.
3. Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'Ufficio
Motorizzazione civile competente per territorio dispone la
cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.
4. Qualora uno dei soggetti di cui all'art. 3, sia incorso due
volte nel triennio nelle sanzioni di cui al comma 2, la Direzione
generale territoriale competente o la Direzione Generale per la
Motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente
del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.
Art. 9
Decorrenza del recupero del punteggio
1. Il competente Ufficio Motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe
degli abilitati alla guida a seguito dell'esito positivo dell'esame
di cui all'articolo 126-bis, comma 4, del codice della strada.
2. Qualora prima del superamento dell'esame di cui al comma 1,
venga comunicato al titolare della carta di qualificazione del
conducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB
il provvedimento che dispone la revisione del titolo abilitativo
professionale posseduto ai sensi dell'articolo 126-bis del Codice
della Strada, il conducente non e' ammesso all'esame di cui al comma
1 per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione di cui
all'art. 2.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, art. 6, co. 2, ed
art. 9, entrano in vigore a far data dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 29 luglio 2010, n. 120
inteso a dettare disposizioni applicative dell'art. 126-bis, comma 4,
come modificato dalla predetta legge. Nelle more si applicano le
seguenti disposizioni transitorie:
a) sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo
assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso;
l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene
l'attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3,
solo dopo aver recuperato le ore non frequentate;
b) a compimento del corso di recupero punti di cui all'art. 4, i
soggetti erogatori degli stessi corsi comunicano, tramite il sito
http://www.ilportaledellautomobilista.it/, i dati dei partecipanti a
cui e' stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini
dell'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati alla
guida. Il competente Ufficio Motorizzazione civile provvede, entro
tre giorni dall'acquisizione della comunicazione, all'aggiornamento
dell'anagrafe degli abilitati alla guida;
c) qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti,
anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, che
il conducente titolare di carta di qualificazione del conducente o di
certificato di abilitazione professionale di tipo KB deve sottoporsi
all'esame di revisione di cui all'articolo 126-bis sul titolo
abilitativo posseduto, lo stesso non recupera i relativi punti, ma
sostiene l'esame di revisione.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data il
decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007,
n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Gestione dei
punti della carta di qualificazione del conducente» e' abrogato: i
corsi di recupero punti il cui avvio e' stato gia' comunicato ai
sensi dell'articolo 5 del predetto decreto, continuano a svolgersi
secondo le modalita' dallo stesso previste.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 22 ottobre 2010
Il capo
del Dipartimento: Fumero
ALLEGATI NN. 1, 2 E 3 AL DECRETO